Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Irrilevante il fatto che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante
Sufficiente, secondo i giudici, l’allegazione del rapporto di coniugio, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo ai fini del quantum del risarcimento