Polizza assicurativa a copertura delle spese processuali: legittimo il ‘via libera’ dell’assemblea all’amministratore
Il Codice Civile postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condòmino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea ma non impedisce al condominio la stipula di una polizza per la tutela legale, né il condòmino può impedire la stipula di tale contratto

L’assemblea di condominio può, nell’esercizio dei poteri di gestione, validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 2814 del 5 febbraio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che la spesa per il premio assicurativo costituisce spesa nell’interesse comune del gruppo condominiale e deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i condòmini.
Respinta, nella specifica vicenda presa in esame dai giudici, la domanda con cui una condòmina ha chiesto l’annullamento della delibera di approvazione della stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del condominio.
Secondo la condòmina, la stipulazione della polizza non rientra nei poteri dell’assemblea e incide sui diritti individuali di tutti i condòmini, compromettendo il loro diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell’interesse del condominio, e peraltro pone indirettamente le spese di lite anche a carico dei condòmini dissenzienti.
Per i giudici la prospettiva è chiara: l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione previsti dal Codice Civile, può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, e ciò al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini. E tale deliberazione di approvazione della polizza relativa alle spese legali non è contraria al Codice Civile che, nello specifico, si limita a contemplare l’esonero del condòmino dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole per il condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte.
Per essere precisi, il Codice Civile legittima il singolo condòmino – in caso di azione o resistenza in giudizio dell’intero condominio – a dissentire con dichiarazione di dissenso notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero di raccomandata all’amministratore entro trenta giorni dall’assunzione della delibera. Ma la norma non esonera il condòmino dissenziente dal dover far fronte al pagamento delle spese di soccombenza, ma gli attribuisce il diritto di rivalsa verso tutti i condòmini consenzienti, mentre, per il caso di vittoria in giudizio, il condòmino dissenziente dovrà in ogni caso concorrere, trattandosi altrimenti di un arricchimento sine titulo, al pagamento delle spese di difesa qualora la parte soccombente si riveli insolvente.
In sostanza, il Codice Civile postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condòmino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea ma non impedisce al condominio la stipula di una polizza per la tutela legale, né il condòmino può impedire la stipula di tale contratto.