Presunta irregolarità contributiva del subappaltatore: va comunque pagato il corrispettivo dei lavori
Fondamentale la constatazione che il committente paga il dovuto e non è più responsabile in solido con l’impresa appaltatrice
Irrilevante il fatto che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante
Sufficiente, secondo i giudici, l’allegazione del rapporto di coniugio, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solo ai fini del quantum del risarcimento