Macchinine dell’autoscontro: obbligatorie le cinture di sicurezza
Omissione che può comportare la responsabilità del titolare della giostra per ogni eventuale incidente
Cinture di sicurezza obbligatorie anche sulle piccole macchine dell’autoscontro. A dirlo non è, ovviamente, il Codice della Strada, bensì i magistrati del ‘Palazzaccio’ (sentenza numero 2352 del 4 febbraio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame quanto capitato in Campania ben sedici anni fa, hanno sancito a chiare lettere la responsabilità della titolare della giostra.
Il fattaccio si verifica una sera di fine settembre del 2009, in provincia di Salerno, quando Carlo – nome di fantasia –, un ragazzino di appena 8 anni, accompagnato dalla madre Lucia – nome di fantasia –, decide di fare un giro sull’autoscontro. Quel giro, però, gli costa caro: la macchinina su cui Carlo si trova viene tamponata violentemente da un’altra piccola vettura e, a causa dell’impatto, Carlo riporta la rottura di un incisivo superiore e un trauma contusivo al rachide cervicale.
Inevitabile l’aziona risarcitoria proposta da Lucia nei confronti della titolare della giostra, Gianna – nome di fantasia –, la quale viene ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, per l’incidente capitato a Carlo.
Decisivo un dettaglio: l’accertata mancanza delle cinture di sicurezza sulle macchinine dell’autoscontro, precisano i giudici di merito.
Consequenziale il risarcimento riconosciuto alla madre di Carlo, risarcimento però ridotto, poiché, pur essendo stato accertato il nesso causale tra l’attività, cioè la giostra, e il danno subito da Carlo, va attribuito, comunque, secondo i giudici di merito, un concorso di colpa paritario alla madre di Carlo per condotta imprudente, avendo ella consentito al figlio di salire sulla giostra in tarda serata.
Sulla stessa lunghezza d’onda, in chiusura, anche i magistrati di Cassazione, i quali confermano la responsabilità della titolare della giostra. Inutili le obiezioni sollevate da Gianna e mirate a porre in evidenza la responsabilità della madre di Carlo.
Su questo fronte, difatti, la titolare della giostra ha richiamato il Codice Civile per sostenere che sul genitore incombe la responsabilità esclusiva per aver potuto evitare il danno con l’ordinaria diligenza e a propria discolpa ha sostenuto di essere tenuta unicamente a garantire la sicurezza delle attrezzature, non anche la vigilanza individuale, spettando al genitore prevenire i rischi prevedibili.
Ragionando in generale, prima di esaminare la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ricordano, innanzitutto, che in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, e considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità per fatto illecito; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Detto ciò, l’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale è rimesso in via esclusiva al giudice, con riferimento a valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate.
Ampliando l’orizzonte, poi, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del soggetto danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell’attività stessa. A mo’ di esempio, i giudici ricordano che, nell’ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell’evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, mentre, in mancanza di tale conoscenza (o di tale effettiva conoscibilità), la condotta del soggetto danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
A fronte di tale quadro, poi, i magistrati di Cassazione forniscono ulteriori importanti precisazioni: il giudizio di pericolosità attiene ad attività che, per la loro natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un danno. Tale oggettiva pericolosità comporta un inasprimento dell’obbligo di diligenza, imponendo all’esercente una prova liberatoria particolarmente rigorosa. Quindi, ragionando sulla posizione dell’esercente – come, appunto, il titolare di una giostra –, per andare egli esente da responsabilità, non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la dimostrazione positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire l’evento, tenendo conto dello sviluppo della tecnica. E anche attività apparentemente facili presentano un elevato rischio per soggetti sprovvisti di esperienza o minori comunque ammessi a fruirne o ad esercitarle e pertanto il gestore di tali attività ha l’onere di una prova liberatoria rigorosa, non bastando la mera prova negativa di non aver violato norme di legge.
Tornando a bomba, ossia a quanto successo in provincia di Salerno, i giudici di Cassazione richiamano alcuni dettagli fondamentali appurati in Appello, ossia la mancanza di cinture di sicurezza sulle vetture, accertata anche dalla perizia del consulente dell’assicurazione, una lacuna che costituisce una omissione qualificata che impedisce il superamento della presunzione di colpa.
Su questo fronte, in particolare, i magistrati del ‘Palazzaccio’ spiegano che, a prescindere dall’esistenza di uno specifico obbligo normativo di installazione delle cinture di sicurezza, la titolare della giostra avrebbe dovuto dimostrare – cosa non avvenuta – di aver adottato tutte le cautele necessarie per neutralizzare il rischio intrinseco degli urti tra vetture, rischio accentuato dalla età dell’utente minore, comunque ammesso a fruire dell’autoscontro.
Indiscutibile, quindi, la responsabilità di Gianna in qualità di gestore della giostra.
Ciò detto, va ribadita la piena compatibilità tra la presunzione di responsabilità per l’esercizio di un’attività pericolosa e l’accertamento del concorso di colpa della vittima (o di chi ne ha la custodia).
A fronte dell’episodio verificatosi in Campania, quindi, la condotta imprudente del genitore – che ha esposto il minore al rischio, in ora tarda, su una giostra potenzialmente pericolosa – non recide il nesso causale se persiste l’inidoneità delle misure preventive adottate dal gestore, ma si inserisce nella sequenza produttiva del danno come concausa efficiente, giustificando la riduzione proporzionale del risarcimento. Ciò anche alla luce del principio secondo cui la libera scelta del soggetto danneggiato (o di chi ne ha la potestà) non interrompe il nesso causale se persiste un’asimmetria informativa o una mancata adozione di significative misure di sicurezza da parte del gestore.
Ragionando ancora su quanto capitato a Carlo, il concorso di colpa – al 50 per cento – della madre è stato correttamente motivato non dall’omesso uso delle cinture, ma dalla condotta imprudente nell’esporre, a sera inoltrata, un bambino di 8 anni a una giostra potenzialmente pericolosa. Ma tale condotta del genitore non assorbe l’efficienza causale dell’attività pericolosa svolta dal gestore, ma vi coesiste e con essa concorre. L’una e l’altra, invero, contribuiscono alla determinazione dell’evento dannoso, in misura normalmente apprezzabile dal giudice con valutazione in fatto e, in concreto, quantificata in pari misura, chiosano i giudici di Cassazione, con l’aggiunta finale del principio secondo cui in tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, l’esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni cura o misura atta a impedire l’evento secondo lo sviluppo della tecnica. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un’omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, la quale coesiste e concorre con la condotta imprudente del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest’ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.